LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-04-1989
REGIONE PIEMONTE

Norme per il sostegno alla conservazione e protezione
del << Lupo Italiano >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 15
del 12 aprile 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La Regione Piemonte con la presente legge si
propone di concorrere, attraverso un contributo annuale,
all' attività  dell' << Ente per la tutela del Lupo Italiano >>,
il quale opera per attuare la conservazione e la
protezione della razza del << Lupo Italiano >>.
  2.  Il contributo è  concesso a titolo di adesione al
relativo Ente e di compartecipazione alle spese dello
stesso.

 

 

ARTICOLO 2

 Requisiti
 1.  Ai fini dell' erogazione del contributo di cui al
precedente articolo, la Regione considera la permanenza
in capo all' << Ente per la tutela del Lupo Italiano >>
dei seguenti requisiti operativi:
  - attività  svolta senza scopo di lucro;
  - qualificato livello della propria attività  di sperimentazione
e conservazione del << Lupo Italiano >>.

 

 

ARTICOLO 3

 Disposizioni finanziarie
 1.  Il contributo annuale di cui all' art. 1 della presente
legge è  autorizzato per l' anno 1989 nell' ammontare
di L. 50 milioni, da iscriversi su apposito capitolo con
denominazione << Contributo annuale all' “Ente per la
tutela del Lupo Italiano “>>.
  2.  All' onere di cui al comma precedente si provvede
mediante l' inserimento della relativa previsione nei
fondi globali di cui al capitolo 12500 dello stato di
previsione della spesa per l' anno 1989.
  3.  All' onere derivante dall' erogazione del contributo
negli anni 1990 e successivi si provvederà  con l' approvazione
della corrispondente legge di bilancio.
  4.  Il Presidente della Giunta regionale è  autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel << Bollettino
Ufficiale >> della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  3 aprile 1989